Perizie contrattuali e Arbitrati per la prevenzione e risoluzione

di controversie relative a Veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico

I veicoli d’epoca sono oramai equiparati alle opere d’arte, sia dal punto di vista collezionistico sia dal punto di vista di investimento finanziario. Come si evince dall’analisi che viene fatta annualmente dal Knight Frank Luxury Investment Index, che fotografa il trend dei beni di collezione di lusso, le auto d’epoca (ed i veicoli d’epoca in generale) sono al top della rivalutazione negli ultimi 5 e 10 anni, con performance quasi doppie rispetto ai secondi in classifica: vini e monete da collezione. Nell’ultimo decennio le auto storiche sono state il bene rifugio più redditizio meglio dell’oro (+210%), dell’indice azionario e di qualsiasi altro tipo di investimento.

Tutto questo ha portato ad un volume di scambi notevole che, considerando solamente i dati di vendita delle aste per auto storiche, ha generato un fatturato di 871 milioni di euro. Si stima che il numero di auto collezionabili esistenti nel mondo sia tra gli 11 ed i 13 milioni di esemplari per un valore complessivo compreso tra 120 ed i 200 miliardi di Euro.

L’aumento del numero di transazioni ha necessariamente portato ad un aumento delle controversie che in questo settore necessitano di una soluzione rapida e altamente specialistica. Partendo da questo elemento la Camera Arbitrale Internazionale ha istituto un’apposita sezione che con esperti altamente formati mira a risolvere, attraverso una procedura arbitrale e ancor più con una perizia contrattuale preventiva, le controversie che possono instaurarsi a seguito della compravendita di veicoli d’epoca.

Gli Arbitri e i Periti contrattuali iscritti alla Camera Arbitrale Internazionale sono esperti e professionisti del settore che hanno concluso un percorso di formazione specialistico. Gli Arbitri hanno terminato brillantemente un Corso di Alta Formazione e un Master di 1 livello istituito da un’università in partnership con il nostro organismo.

Gli Arbitri e i Periti contrattuali sono dislocati sull’intero territorio nazionale e garantiscono il servizio in tutta Italia. 

LA PERIZIA CONTRATTUALE

La Perizia contrattuale quale strumento di prevenzione di una controversia in fase di transazione.

Il perito contrattuale interviene con l’obiettivo di prevenire una controversia, e non deve attestare né la storicità di un veicolo né valutare i danni nel caso di sinistro.

Il perito contrattuale ad esempio interviene nel caso di successione per valutare il veicolo ai fini della corretta quantificazione dell’asse ereditario oppure nel caso di compravendita, specie tra privati i quali richiedendo una perizia contrattuale si impegnano ad accettarla come espressione della loro volontà, evitando successivamente di ricorrere in giudizio. Il sintesi, nella perizia contrattuale le parti, in considerazione della sua particolare competenza tecnica, richiedono ad un privato un accertamento di fatto che non importi l’esercizio di un potere discrezionale ed equitativo, ma solo l’impiego delle sue cognizioni tecniche, per modo che la sua attività non sia libera, ma totalmente vincolata al rispetto delle comuni norme tecniche che è chiamato ad applicare. Se l’incarico è così formulato ed ha un siffatto contenuto, non si richiede al privato né un parere, né una decisione, ma per l’appunto un accertamento di fatto che le parti si impegnano preventivamente ad accettare, come reale espressione della propria volontà, per la fiducia riposta nella persona prescelta.

ARBITRATO

L’arbitrato quale strumento di risoluzione di una controversia.

Può accadere che le Parti non abbiano richiesto una Perizia contrattuale e dopo la transazione nasca un contenzioso. Nel caso in cui la lite sia già nata è possibile ricorrere ad una procedura arbitrale, in deroga al giudizio ordinario, che presenza diversi vantaggi:

I motivi utili per cui ricorrere all’Arbitrato sono diversi e di seguito sintetizzabili:

  • RAPIDITÀ: Innanzitutto si ricorre ad un Arbitro è la certezza di avere la risoluzione della lite in tempi celeri. A fronte delle attese bibliche dei Tribunali, l’Arbitrato si conclude da un minimo di 60 ad un massimo di 240 giorni.
  • COSTI: Aspetto non trascurabile è la conoscenza preliminare di tutti i costi da sostenere, molto più bassi di un procedimento ordinario. Mentre ricorrendo dinnanzi al Giudice i costi sono infatti indeterminabili a priori, l’Arbitrato presuppone che le parti conoscano prima d’iniziare la controversia le spese di procedimento e gli onorari degli Arbitri.
  • SPECIALIZZAZIONE DEGLI ARBITRI: Gli Arbitri non sono Giudici Generici ma vengono scelti dalle parti e/o dal consiglio arbitrale tra esperti del settore in cui cade la materia del contendere, con la certezza di essere giudicati da profondi conoscitori delle singole situazioni;
  • RISERVATEZZA: I soggetti coinvolti nel procedimento sono tenuti ad osservare la riservatezza del procedimento stesso e del lodo.
  • LODO = SENTENZA: Il lodo arbitrale ha la stessa efficacia della sentenza. Il Tribunale, a semplice richiesta di parte, lo rende infatti esecutivo. Questo significa che in caso di inadempimento della parte soccombente è possibile intraprendere azioni esecutive. L’Arbitro, inoltre, decidendo sulle spese può condannare la parte soccombente al rimborso a favore della parte vittoriosa delle spese legali e arbitrali.

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