In un Procedimento Arbitrale quali atti sono soggetti ad imposta di bollo e quali invece sono esclusi?
Preg. mo Arbitro,
siamo lieti di informarla che la CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE ha sottoscritto una
importante convenzione con UNIPOLRENTAL S.p.a., leader del noleggio a lungo termine di autoveicoli e
che rivolge la propria attività sia verso le grandi aziende, sia verso la piccola e media impresa, sia nei confronti
di professionisti, artigiani, associazioni professionali, commercianti e privati.
UnipolRental è il più grande player a capitale interamente italiano del mercato del Noleggio a Lungo
Termine. Attivo dal 1994 con il nome di Car Server il 1° Agosto 2019 entra a far parte del Gruppo Unipol
(100% delle quote dell’azienda acquisite da UnipolSai), primo gruppo assicurativo nel mercato italiano nei
rami Danni, dando vita a UnipolRental, società che unisce l’esperienza maturata nel settore NLT con le
competenze del Gruppo. L’ingresso nel Gruppo ha consentito a UnipolRental di aumentare la capillarità
territoriale aggiungendo, ai già 8.500 centri assistenza convenzionati e alle 23 filiali a conduzione diretta su
tutto il territorio nazionale, le carrozzerie del circuito UnipolService più performanti e più di 200 punti
UnipolGlass. Inoltre ha permesso di migliorare il servizio con 300 operatori per l’assistenza 24/7 e il
patrimonio informativo acquisito con la telematica di UnipolTech.
L’Arbitro iscritto alla Camera Arbitrale Internazionale potrà accedere ad una scontistica esclusiva, tramite
un’offerta dedicata su qualsiasi tipologia di veicolo e nello specifico è previsto uno sconto dell’ 1,5% rispetto
all’importo praticato al mercato dalla stessa UnipolRental S.p.a. tramite la quotazione effettuata a portale
UnipolRental, strumento atto alla generazione di preventivi, fatto salvo per quei veicoli in promozione
speciale per la Camera Arbitrale Internazionale che potranno avere uno sconto superiore.
La convenzione è estesa a familiari conviventi, parenti di 1° grado e costituenti coppia di fatto secondo
l’attuale normativa italiana ed ha carattere nazionale, con consegna dell’autoveicolo in qualsiasi città
del territorio nazionale prescelta dal richiedente.
Per informazioni e richieste di preventivo bisogna necessariamente contattare l’Agenzia UnipolSai
ASSIWINUP SRL ubicata in Potenza, via del Gallitello 101, incaricata da UnipolRental SPA a gestire le
pratiche pervenute dalla Camera Arbitrale Internazionale ai seguenti recapiti:
Referente per UnipolRental: Giovanna Canora
Mail: info@assiwinup.com
Tel/cell.: 0971,472418 / 347,1369184
Augurandoci di aver fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti
Segreteria CAI
L’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. 156/2015 e dal D.L. 50/2017, novella gli istituti
de “Il reclamo e la mediazione”. Una sorta di presa di coscienza del legislatore che le misure di contrasto
dell’evasione e delle frodi tributarie possano trovare rinnovata efficacia grazie al dialogo e alla collaborazione
reciproca con i contribuenti. L’obiettivo è quello di incentivare la “compliance fiscale”, intesa quale adempimento
spontaneo alle obbligazioni tributarie, con conseguente riduzione dei rinvii alla fase contenziosa.
In particolare occorre sottolineare come il reclamo sia la “conditio sine qua non” per la presentazione di una
proposta di mediazione e come costituisca condizione di procedibilità in Commissione Tributaria per le
“controversie minori” (valore non superiore a 50mila Euro).
Esso consiste nella richiesta di riesame presentata dal contribuente o suo rappresentante rispetto ad un atto
emesso dall’Amministrazione Finanziaria. La proposta di mediazione, invece, è un istituto (facoltativo e
contenuto nel reclamo) volto a definire la controversia in via amministrativa.
In particolare, la mediazione tributaria può avere ad oggetto i seguenti atti:
avvisi di accertamento
avvisi di liquidazione
provvedimenti che irrogano sanzioni
iscrizioni a ruolo
rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non
dovuti
diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
cartelle di pagamento
fermi di beni mobili registrati (ad es. su autoLa variazione della Sede arbitrale.
L’art. 816 c.p.c. disciplina la Sede dell’arbitrato come un concetto giuridico cui collegare alcune vicende che potranno verificarsi nel corso di un procedimento arbitrale. A voler meglio precisare quanto appena enunciato diremo che la Sede, non intesa come il luogo fisico in cui si terranno le udienze (tant’è che gli arbitri possono tenere udienza, compiere atti istruttori, deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell’arbitrato ed anche all’estero) risulta essere il requisito di individuazione del Giudice ordinario competente nel caso di:
● mancata nomina dell’Arbitro per opera delle Parti a cui spetta, o in caso di scelta affidata all’autorità giudiziaria, o comunque in tutti quei casi in cui le Parti non provvedano;
● sostituzione dell’Arbitro e la dichiarazione della sua decadenza;
● determinazione giudiziale del compenso e delle spese spettanti agli Arbitri;
● decisione in merito alla ricusazione dell’Arbitro;
● proroga del termine per la pronuncia del lodo;
● omologazione e correzione del lodo;
● decisione in merito all’impugnazione del lodo per nullità o per opposizione di terzo;
● pronuncia in merito alla comparizione di un testimone che si rifiuta di comparire.
In primo luogo la designazione della Sede compete alle Parti che, solo in caso di inerzia, verranno sostituite dagli Arbitri i quali avranno l’obbligo di indagare sulla volontà dei contendenti di assoggettarsi o meno al diritto italiano. Nell’individuazione della Sede gli Arbitri non sono sottoposti a limiti temporali, essendo autorizzati a determinarla in qualsiasi momento, anche successivo all’accettazione dell’incarico e comunque prima dell’emissione del lodo che dovrà indicare la Sede dell’Arbitrato (823 c. 2 n. 2 c.p.c.).
Nel caso di contemporanea inerzia delle Parti e degli Arbitri l’art. 816 c. 2 c.p.c, prevedendo un criterio automatico, stabilisce che la sede dovrà coincidere con il luogo in cui è stata stipulata la convenzione arbitrale e se fuori dal territorio nazionale sarà da intendersi come la città di Roma.
In questo contributo ci si vuole interrogare sulla possibilità di variare in corso d’opera la sede già designata.
Il procedimento arbitrale, a differenza di quello ordinario, tende ad esaltare l’autonomia delle Parti che finisce quasi sempre con il prevalere (eccetto che per inderogabili divieti di legge che in tal caso non esistono). Alla luce di quanto appena espresso e condividendo la dottrina prevalente, ritengo quindi che non vi siano motivi tali da ostacolare l’eventuale volontà delle Parti di mutare la sede precedentemente prescelta dalle parti stesse, dagli Arbitri o determinata in automatico secondo il principio sostitutivo di cui all’art.816 c.2 c.p.c.
La medesima facoltà si ritiene competa anche agli Arbitri che, in sostituzione delle Parti, abbiano prescelto la sede e che, nel corso del procedimento, decidano di mutarla anche nel caso in cui essa sia stata individuata con il criterio suppletivo di cui all’art. 816 c.2 c.p.c. (né definitivo né immodificabile). Per i motivi espressi nel precedente capoverso (autonomia delle Parti) non è invece data agli Arbitri la possibilità di modificare la sede eventualmente designata dalle Parti alle quali si riconosce una predominanza assoluta.
Contributo offerta da Rocco Guerriero- Presidente Nazionale CAI
L’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. 156/2015 e dal D.L. 50/2017, novella gli istituti
de “Il reclamo e la mediazione”. Una sorta di presa di coscienza del legislatore che le misure di contrasto
dell’evasione e delle frodi tributarie possano trovare rinnovata efficacia grazie al dialogo e alla collaborazione
reciproca con i contribuenti. L’obiettivo è quello di incentivare la “compliance fiscale”, intesa quale adempimento
spontaneo alle obbligazioni tributarie, con conseguente riduzione dei rinvii alla fase contenziosa.
In particolare occorre sottolineare come il reclamo sia la “conditio sine qua non” per la presentazione di una
proposta di mediazione e come costituisca condizione di procedibilità in Commissione Tributaria per le
“controversie minori” (valore non superiore a 50mila Euro).
Esso consiste nella richiesta di riesame presentata dal contribuente o suo rappresentante rispetto ad un atto
emesso dall’Amministrazione Finanziaria. La proposta di mediazione, invece, è un istituto (facoltativo e
contenuto nel reclamo) volto a definire la controversia in via amministrativa.
In particolare, la mediazione tributaria può avere ad oggetto i seguenti atti:
avvisi di accertamento
avvisi di liquidazione
provvedimenti che irrogano sanzioni
iscrizioni a ruolo
rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non
dovuti
diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
cartelle di pagamento
fermi di beni mobili registrati (ad es. su auto o motoveicoli)
iscrizioni di ipoteche sugli immobili
ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni
tributarie.
Va altresì considerato che i predetti atti possono essere emessi dall’Agenzia delle Entrate, dall’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dagli Enti territoriali.
Il procedimento di mediazione tributaria può avere differenti esiti: l’Ente che ha emesso l’atto impugnato può
respingere la richiesta di mediazione; può, in alternativa accogliere l’istanza di mediazione avanzata dal
contribuente ritenendola fondata e condivisibile; oppure può formulare d’ufficio una propria proposta di
mediazione diversa da quella avanzata dal contribuente.
HTTPS://WWW.CAMERAARBITRALEINTERNAZIONALE.IT/
I criteri di valutazione ai quali deve ispirarsi l’Amministrazione Finanziaria al fine di decidere in ordine alla
proposta di mediazione avanzata dal contribuente sono: l’eventuale incertezza delle questioni controverse, il
grado di sostenibilità della pretesa ed il principio di economicità dell’azione amministrativa.
Se il procedimento di mediazione si conclude con esito positivo (raggiungimento dell’intesa) viene sottoscritto
un accordo di mediazione che si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di
sottoscrizione, delle somme dovute (anche con rateizzazione).
Nelle controversie aventi ad oggetto la restituzione di somme, la mediazione di perfeziona con la sottoscrizione
di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
In caso di mancato accordo, invece, il contribuente, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90
giorni previsto per la conclusione del procedimento di mediazione, potrà procedere ad iscrivere a ruolo il ricorso
presso la Commissione tributaria provinciale territorialmente competente.
La procedura di mediazione tributaria prevede, in ogni caso, importanti benefici per il contribuente.
Infatti, con la semplice presentazione dell’istanza e indipendentemente dall’esito della stessa, è prevista la
sospensione del pagamento e della riscossione delle somme dovute in base all’atto oggetto di mediazione per 90
giorni decorrenti dalla data di notifica del ricorso contenente l’istanza di mediazione. Se, però, l’accordo di
mediazione non si perfeziona, sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta. Quando il
procedimento, invece, si conclude con esito positivo il contribuente usufruisce di una riduzione delle sanzioni
amministrative irrogate che saranno dovute nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.
La differenza principale tra mediazione civile e tributaria che, per altro, rappresenta a parere dello scrivente la
principale criticità è che il legislatore ha concepito l’istituto demandando alla stessa Amministrazione Finanziaria
(organo che emette l’atto impositivo) la funzione di “mediatore”, in una fase prodromica all’istituzione del
giudizio che nasce con l’obiettivo di snellire il peso del contenzioso. Sono del parere che è imprescindibile la
terzietà del giudicante.
Contributo offerta dal Dr Giulio Verdolino
RELAZIONE SINTETICA ATTIVITA’ 2021
Preg.mi Arbitri,
ci stiamo avvicinando alla conclusione di un anno che ha visto crescere ulteriormente la Camera Arbitrale Internazionale grazie a
novità stimolanti e attività di notevole portata che di seguito vorrei sintetizzare:
1) Registrazione Marchio CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE (a livello comunitario).
In questi anni diverse Camere Arbitrali italo-europee, pubbliche e private, si sono impropriamente fregiate del titolo
“internazionale”. La registrazione del marchio pone fine all’uso improprio del termine. L’unico Organismo a presentarsi all’utenza
come Camera Arbitrale Internazionale è e sarà C.A.I.
2) Attività formative. La Camera Arbitrale Internazionale in autonomia o in collaborazione con Partner di primissimo livello
(INSGI, APT, Sole24ore, Apice) ha organizzato tantissime attività formative in modalità telematica, completamente gratuite
per gli Arbitri iscritti all’organismo, tali da garantire crediti formativi per Avvocati e Praticanti abilitati:
– 12 Marzo 2021-“SuperBonus110%- Procedure, criticità e strumenti”. In collaborazione con APICE e Sole24 ore;
– 29 marzo 2021- “Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie immobiliari: arbitrato e mediazione” con saluti
istituzionali del Presidente COA di Foggia e relazione del Presidente della Camera Arbitrale Internazionale. L’evento è stato
accreditato presso il COA di Foggia con crediti riconoscibili presso qualsiasi ordine territoriale;
– 9 aprile 2021 – “Le ADR come soluzione in ambito condominiale” in collaborazione con APICE e Sole24ore con relazioni del
Presidente Camera Arbitrale Interazionale;
– 6 maggio 2021- “Mediazione e Arbitrato. Le soluzioni per il futuro della Giustizia” con relazione del Presidente Nazionale
CAI. In collaborazione con ATP e Reconcilia ADR;
– 15 maggio 2021- Seminario sul ruolo del “Segretario nella Procedura Arbitrale” con relazione dell’Avv. Francesca Rosti;
– 28 giugno 2021- Seminario dal titolo “La Cross Examination in Arbitrato” con relazione dell’Avv. Chiara Penna;
– 13 ottobre 2021- “Insolvenze del Condominio- Gestione della crisi da sovraindebitamento e ruolo dell’amministratore di
condominio”. In collaborazione con ATP, Reconcilia e S.O.S. sociale finalizzata all’istituzione di Organismi della
Composizione della Crisi all’interno delle sedi della Camera Arbitrale Internazionale;
– 29 ottobre 2021 – “La clausola compromissoria nei contratti e procedimenti di urgenza: profili sostanziali e procedurali”. In
collaborazione con INSGI. L’evento è stato accreditato presso il COA di Foggia con crediti riconoscibili presso qualsiasi
ordine territoriale;
– 26 novembre 2021 – “Impugnativa di delibera assembleare. Rapporto tra mediazione e giudizio. La responsabilità
dell’Avvocato”. In collaborazione con INSGI. L’evento è stato accreditato presso il COA di Foggia con crediti riconoscibili
presso qualsiasi ordine territoriale;
– 20 dicembre 2021 “Organismi di composizione della crisi. Conoscerli per rinascere. Opportunità e strumenti di ripresa”.
L’evento si è tenuto presso la Camera dei Deputati, ma è stato erogato anche in modalità webinar per gli Arbitri CAI con
richiesta di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense, ORDINE NAZIONALE dei DOTTORI
COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI per il riconoscimento dei crediti formativi professionali.
3) Accordo CAI-My World.
La Camera Arbitrale Internazionale è entrata nel Circuito https://www.myworld.com/it con evidenti vantaggi per gli Arbitri iscritti
all’Organismo.
Myworld è più grande comunità al mondo di Cashback nata nel 2003 e presente in oltre 50 paesi del mondo con una rete di 150
mila aziende on line e territoriali (ad esempio Q8, Tamoil, Booking, Trenitalia, Italo, Adidas, Levi’s, Rentalcars, Lego, Groupon, la
Feltrinelli, Nike, IBS, Viking, Expedia, Euronics, GameStop).
I vantaggi per gli Arbitri iscritti all’Organismo sono tanti:
– Adesione completamente gratuita;
– CASHBACK (accreditato mensilmente fino ad un massimo del 5%) su ogni acquisto;
– SHOPPING POINTS: l’Arbitro, per ogni acquisto, oltre al Cash back accumula anche degli Shopping Points utilizzabili in
cambio di offerte esclusive create dai Partner per gli acquisti di tutti i giorni (quale privato o libero professionista).
Iscriversi è semplice e gratuito. Gli Arbitri interessati dovranno procedere nel seguente modo:
a) L’interessato si registrerà gratuitamente, in pochi minuti, accedendo al seguente link:
https://www.myworld.com/registration/partner/8053751;
b) Subito dopo scaricherà l’app Cashback My World da Google Store e App Store e potrà visionare tutte le aziende online e fisiche
aderenti al Circuito + cash back riconosciuto.
L’ingresso in MyWorld ha avuto un ritorno di immagine e relazionale evidente per la Camera Arbitrale Internazionale che
quotidianamente approccia, assai favorevolmente, le migliaia di PMI aderenti al Circuito con l’obiettivo di presentare e promuovere
le proprie attività, incentivando l’inserimento della clausola compromissoria.
4) Accordo Camera Arbitrale Internazionale – ATP – Reconcilia
Camera Arbitrale Internazionale, A.T.P. – Associazione Tutela e Protezione e Reconcilia ADR, hanno stretto una partnership per
condividere strategie comunicative e culturali atte a diffondere l’importanza e l’utilità delle ADR. L’ottica condivisa è quella di
fornire una valida alternativa che sia qualificata, specializzata, rapida e conveniente rispetto alla Giustizia ordinaria.
Grazie a questa Partnership CAI, dall’anno in corso, può attivare all’interno delle singole sedi territoriali un organismo di mediazione
con Reconcilia ADR e amministrare l’arbitrato telematico sfruttando le piattaforme telematiche innovative di ATP e la blockchain
nel pieno rispetto delle regole sulla sicurezza delle Parti.
5) Accordo CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE, ATP, Reconcilia Adr e Federazione S.O.S.
L’Accordo, ripreso dalle più importanti testate nazionali (si veda https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/dalleassociazioni/2021-08-09/intesa-federazione-sviluppo-organizzazioni-sociali-e-atp-cai-e-reconcilia-adr205521.php?uuid=AE2X5Ac&fbclid=IwAR2mtzjHPUBh3Jnc0Wqneqg8PNA65QbEPrZ7e7r0KgJQ-IteC-vQUjQQ8ps)
ha inteso creare un percorso condiviso finalizzato ad attivare presso le sedi della Camera Arbitrale Internazionale anche degli OCC
-Organismo Composizione della Crisi da Sovra indebitamento (legge 3/2012).
Questo accordo ha rappresentato un ulteriore motivo di crescita per CAI, per le sedi territoriali (che potranno offrire questo
fondamentale servizio) e per gli Arbitri iscritti all’organismo che potranno ricoprire il ruolo di gestore della crisi anche attraverso
un apposito Corso di Formazione.
6) Attivazione nuove sedi territoriali.
Il 2022 ci auguriamo possa essere l’anno del definito ritorno in presenza per le attività formative e arbitrali e in quest’ottica sono
state attivate diverse nuove sedi che hanno permesso un ulteriore radicamento territoriale. Le nuove attivazioni, ad oggi, ci portano
ad essere presenti in oltre 100 città italiane.
7) Accademia dell’Arbitrato.
E’ stato presentato il nuovo progetto dell’Accademia dell’Arbitrato che troverà compimento nei primi mesi del 2022.
L’accademia sarà un contenitore, in seno alla Camera Arbitrale Internazionale, all’interno del quale saranno presenti “pillole” (mini
lezioni di 15/20 minuti) e lezioni di 1 ora in materia di Arbitrato fruibili gratuitamente per gli Arbitri CAI.
8) Progetto a Scuola di Legalità.
Il Direttivo CAI ha ideato il Progetto “A Scuola di Legalità”.
Ogni anno doneremo ad un istituto scolastico una collezione “ragionata” di 100 libri sui temi di giustizia, legalità, libertà,
prevenzione e risoluzione del conflitto. Con questo progetto vogliamo contribuire alla crescita del bambino, attraverso la lettura, su
principi e ideali di fondamentale importanza.
Siamo sicuri che il 2022 sarà un anno altrettanto ricco per CAI e di conseguenza per i nostri Arbitri ai quali andremo a garantire
diverse attività formative accreditate. Tanti nuovi progetti già predisposti saranno presentati a breve.
Quanto descritto in precedenza si colloca in una fase fondamentale per l’Arbitrato. Il 25 novembre 2021, infatti, la Camera dei
deputati ha definitivamente approvato il disegno di legge A.C. 3289 che prevede una delega al Governo per l’efficienza del processo
civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie con importanti novità in materia
arbitrale.
Sentiti e sinceri auguri di buone feste a tutti voi.
Un saluto
Presidente Nazionale
Rocco Guerriero